Art. 1 Denominazione, sede, durata
È costituita l'Associazione denominata "Associazione Farmacisti Volontari per la Protezione Civile - Sezione Lombardia". La sede legale dell'Associazione è in Milano, viale Piceno n. 18 presso l'Ordine dei Farmacisti di Milano, Lodi, Monza-Brianza. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice Civile, dagli eventuali Regolamenti interni e Deliberazioni degli organi associativi ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e sue successive integrazioni e modificazioni e dalle altre leggi statali, regionali e comunali e nel rispetto delle disposizioni in materia di volontariato di protezione civile, come richiamate dall'articolo 32, comma 4 del Codice del Terzo settore.
Art. 2 Scopo, finalità e attività
L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, anche di concerto e in collaborazione con le competenti Autorità, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati e cioè:
- l'attività di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, svolgendo in particolare attività di soccorso e intervento in caso di calamità naturali. Lo scopo è quello di garantire l'approvvigionamento, la distribuzione, il controllo di qualità e lo smistamento dei medicinali pervenuti nelle zone interessate dall'evento eccezionale nel caso in cui tale servizio venga a mancare, accelerando così il ripristino delle normali condizioni di vita.
L'Associazione contribuisce altresì, ove richiesto, all'allestimento di PRESIDI FARMACEUTICI DA CAMPO (P.F.C.) a cui ogni organizzazione della "funzione sanità" possa appoggiarsi per il riapprovvigionamento o la distribuzione del farmaco. L'Associazione provvede altresì a dare il proprio contributo ad ogni altra struttura temporanea o definitiva, di utilità o impiego nell'evento calamitoso. L'Associazione si prefigge inoltre di attuare attività di formazione e addestramento educative e pratiche, anche con la partecipazione alle prove di simulazione organizzate dalle Autorità competenti per il soccorso e l'intervento in caso di calamità naturali. L'Associazione coopera con Enti ed Associazioni aventi finalità convergenti. L'associazione può costituire, anche tramite le proprie sezioni, nuclei provinciali attrezzati per gli interventi nelle attività di Protezione civile. Ulteriori campi di impiego dell'Associazione possono essere di volta in volta identificati secondo le necessità locali del territorio in tema di protezione civile. L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 3 Ambito di attuazione delle finalità
L'Associazione integra la propria opera con altri soggetti nel quadro normativo ed operativo della Protezione Civile a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale.
Art. 4 Ammissione e numero degli associati
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Codice del Terzo Settore, le persone fisiche iscritte ad un Albo provinciale dei farmacisti che condividano le finalità dell'Associazione e siano mosse da spirito di solidarietà e che partecipino alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. I soci si distinguono in:
- soci fondatori: coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;
- soci effettivi: tutti coloro che richiedono di diventarne soci;
- soci onorari.
Sempre nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 32 del Codice del Terzo settore, il Comitato direttivo, per particolari meriti, può nominare come soci onorari persone fisiche o giuridiche, anche non iscritte ad un Albo provinciale dei farmacisti. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
Art. 5 Modalità di ammissione ed esclusione dei soci
L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla stessa, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti di seguito previsti al paragrafo 7. La qualità di socio si perde:
- per morte;
- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito a cura del Consiglio Direttivo;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari su decisione del Consiglio Direttivo;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il socio che ha esercitato la facoltà di recedere, il socio decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 6 Diritti e doveri degli associati
I diritti degli Associati sono:
- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi;
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sull'andamento dell'attività associativa e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.
I doveri degli Associati sono:
- rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi ed i deliberati degli organi associativi;
- impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
- essere in regola con il versamento della quota associativa deliberata dall’assemblea, se dovuta;
- tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;
- non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione. Gli associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro anche indiretto.
Il comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione è improntato allo spirito di solidarietà e realizzato con correttezza ed onestà.
Art. 7 Sezioni Provinciali e interprovinciali
Possono essere costituite, con deliberazione del Consiglio Direttivo, Sezioni provinciali o interprovinciali, che hanno il compito di svolgere le attività dell'associazione nel territorio di competenza, su indicazione dell'Assemblea delle Sezioni. Le sezioni sono rette da un coordinatore, che avrà la stessa durata in carica del Consiglio Direttivo, eletto a maggioranza semplice dagli associati appartenenti alla sezione. Il Coordinatore della Sezione partecipa al Consiglio Direttivo come Consigliere e riceve dal Consiglio Direttivo i fondi per il funzionamento della Sezione in base alle esigenze ed alla attività svolta. Le Sezioni non hanno un patrimonio proprio. Eventuali donazioni specificamente destinate e vincolate ad una Sezione saranno amministrate, nel rispetto del vincolo, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Art. 8 Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea generale degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'Associazione, previa esibizione della documentazione necessaria.
Art. 9 L'Assemblea generale degli associati Composizione, convocazione e compiti
L'Assemblea generale degli associati è composta da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo scelto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione a mezzo posta ordinaria, fax o posta elettronica. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea generale sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario dell'Associazione e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea generale. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Art. 10 Il Consiglio Direttivo Composizione e Compiti
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea e si compone di: un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario; possono venire eletti anche Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e undici membri, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. Al Consiglio Direttivo è attribuita in particolare la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione; provvede annualmente alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea per l'approvazione. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 11 Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ha il compito di presiedere lo stesso Consiglio nonché l'Assemblea generale degli associati. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, se nominato. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, che sono prese a maggioranza assoluta, ed in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Art. 12 Organo di controllo
L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
Art. 13 Revisione legale dei Conti
Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Art. 14 Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali ed è costituito:
- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da erogazioni e donazioni di Enti e soggetti pubblici e privati;
- da contributi;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 15 Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- contributi degli aderenti;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni.
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 16 Elargizioni, donazioni, lasciti
Le elargizioni in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari a titolo di eredità sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione di tali risorse, in armonia con le finalità statutarie. In caso di scioglimento, di cessazione, ovvero di estinzione dell'Associazione i beni che residuano dopo la liquidazione saranno devoluti ad altra persona giuridica avente le medesime finalità.
Art. 17 Bilancio di esercizio
L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore o, nelle more di istituzione di tale Registro, dove definitivo dalla normativa di settore. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 18 Libri
L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio di amministrazione che avrà 3 mesi di tempo per evaderla.
Art. 19 Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
Art. 20 Lavoratori
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
Art. 21 Le convenzioni
Le convenzioni tra l'Associazione ed altri soggetti sono stipulate dal Presidente dell'Associazione. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente dell'Associazione, nella sede dell'Associazione.
Art. 22 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, o dall'Ufficio Regionale Competente, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 23 Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica, quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile, e dalle specifiche disposizioni in materia di volontariato di protezione civile.